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ECM e formazione continua per psicologi: il punto della situazione
ECM e formazione continua per psicologi: il punto della situazione
In questo articolo cercherò di chiarire la situazione attuale degli obblighi di formazione continua per gli psicologi ad oggi, Marzo 2020. Con una premessa: la situazione non è ancora del tutto definita sul piano normativo, e organizzativo.
Premesso questo, partiamo dalle certezze.
Tutti i professionisti di professioni regolamentate – cioè con albo pubblico e Ordine – hanno l'obbligo di mantenersi aggiornati. Lo dice l’articolo 5 comma 3 del D.Lgs 138/2011.
Gli psicologi, inoltre, hanno un obbligo stabilito dall'articolo 5 del Codice Deontologico.
Infine, chi lavora "come come dipendente o libero professionista per conto di Aziende Ospedaliere, Università, Unità Sanitarie Locali e strutture sanitarie private (accreditate)” ha l'obbligo di formazione continua attraverso il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) stabilito dal D.Lgs. 502/1995 art. 16quater. Si intende, in questo caso, riferirsi agli operatori sanitari che operano all'interno del Sistema Sanitario Nazionale, all'interno del quale è nato il sistema ECM.
Quindi: per tutti i professionisti c’è un generico obbligo di formazione continua. Per tutti gli psicologi c'è anche un obbligo deontologico. Per chi lavora per Aziende Ospedaliere, Università, Unità Sanitarie Locali e strutture sanitarie private (accreditate) c'è l'obbligo di formazione attraverso il sistema ECM.
I punti di incertezza per gli psicologi
Un primo punto di incertezza riguarda il modo in cui deve formarsi chi non rientra nel sistema ECM. Sono tutti gli psicologi iscritti all'albo (a prescindere che svolgano o meno la professione) che NON lavorano "come come dipendente o libero professionista per conto di Aziende Ospedaliere, Università, Unità Sanitarie Locali e strutture sanitarie private (accreditate)”.
Per questi colleghi, il già citato articolo 5 comma 3 del D.Lgs 138/2011 prevede che il Consiglio Nazionale dell'Ordine Psicologi predisponga un regolamento. Così recita la norma: "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione".
Ecco, questo regolamento non è mai stato predisposto. Sono passati ormai 9 anni dalla norma che lo impone, e la nostra categoria è drammaticamente in ritardo. Ci hanno provato, i presidenti degli Ordini regionali che compongono il CNOP. Ma per ragioni che restano misteriose non sono mai riusciti ad arrivare fino in fondo.
Questo punto mi vede da sempre duramente critico, perché è una responsabilità politica a mio avviso molto grave, ma in fondo i colleghi psicologi poco rilevano le responsabilità. Rilevano invece il fatto che ad oggi ne hanno due conseguenze concrete:
- la prima è che gli psicologi non direttamente coinvolti nel sistema ECM hanno un obbligo, ma non un regolamento che gli dica come assolverlo.
- la seconda è che la categoria sta perdendo l'opportunità di dotarsi di un sistema di aggiornamento efficace, snello e ritagliato sulle caratteristiche peculiari della nostra professione.
Cosa può accadere ad uno psicologo che non si aggiorna?
Per chi ha l’obbligo ECM la situazione è abbastanza chiara: possono esserci conseguenze sul piano disciplinare da parte dell'Azienda Sanitaria, Università o ASL per cui lavora. Le strutture private accreditate potrebbero non vedersi rinnovato l’accreditamento se i propri operatori non assolvono l'obbligo ECM. Ma si tratta di ipotesi teoriche, la cui applicazione concreta è al momento estremamente rada e disomogenea.
Per chi non rientra fra i professionisti obbligati al sistema ECM (ad esempio: uno psicologo del lavoro che svolge solo consulenza organizzativa per aziende industriali, uno psicologo forense che svolge solo consulente tecniche), al momento c’è solo un’ipotesi di eventuali sanzioni disciplinari dal parte dell’Ordine a cui è iscritto. Tuttavia, non essendoci un regolamento che indichi come formarsi, sarebbe difficile per un Ordine regionale valutare l'esistenza di una violazione e stabilire una sanzione.
Chi controlla e chi certifica?
Gli Ordini regionali a cui si è iscritti. Sono loro i responsabili di vigilare, controllare, sanzionare e anche certificare che un proprio iscritto abbia assolto l'obbligo di formazione continua.
Il tema delle certificazione è particolarmente importante. Se uno psicologo volesse avere un certificato che attesti la regolarità nella formazione continua, dovrebbe rivolgersi al suo Ordine, unico deputato a rilasciare un certificato. L'Ordine dovrebbe accertare la formazione che ha svolto. Per farlo, potrebbe chiedere allo psicologo stesso le attestazioni della formazione svolta. Oppure, se rientra fra gli obbligati al sistema ECM, dovrebbe interrogare la banca dati Co.Ge.A.P.S (l'ente nazionale che tiene l'anagrafe di tutti i corsi ECM e di tutti i sanitari obbligati). E qui iniziano alcuni problemi, relativi al sistema ECM.
I problemi del sistema ECM
ECM è il sistema di formazione previsto per legge per 900.000 operatori sanitari. L’anagrafe dei crediti e dei professionisti è tenuta da Co.Ge.A.P.S, un consorzio che comprende gli Ordini interessati e riceve risorse anche dall’Agenas, agenzia pubblica che fornisce supporto tecnico e operativo alle politiche sanitarie nazionali e regionali.
Il portale Co.Ge.A.P.S che gestisce i crediti ECM è talmente in affanno da “creare notevoli conseguenze per i professionisti”. Lo si legge in una delibera Agenas del 19 dicembre 2019. In sostanza il portale è in ritardo con la registrazione dei crediti ECM. Del resto, e qui mi permetto una considerazione personale dopo aver letto i bilanci, il Co.Ge.A.P.S sconta a mio avviso un problema di sotto-finanziamento. Un sistema che deve gestire 900.000 posizioni va adeguatamente finanziato.
A ulteriore complicazione, chi lavora nelle ASL deve usare i portali formazione della propria ASL per le formazioni organizzate internamente. Inoltre può partecipare a eventi formativi esterni, svolgere docenze e fare autoformazione. Tutte attività che portano ad acquisire crediti ECM utili per essere in regola. Ma questi sistemi spesso non si parlano fra loro, e il professionista può trovarsi ad essere regolare nella formazione effettuata, ma irregolare sulla carta.
Ancora, il sistema ECM è complesso. Oggi nessun professionista può decidere di organizzare, insieme a qualche collega, un percorso formativo ECM su misura. Perché accreditare ECM un evento è complicato e costoso.
Ci possiamo aspettare – perché tutti gli attori (professioni, Agenas, provider ECM) hanno manifestato questa volontà – che il sistema ECM sarà riformato radicalmente. Spero, semplificato.
E chi non ha l'obbligo di formazione secondo il sistema ECM?
La situazione al momento non è chiara. Alcuni Ordini regionali e il CNOP hanno pubblicato comunicati – che non hanno alcun valore legale o prescrittivo – in cui paventano un non meglio precisato inizio di obbligo ECM per tutti gli psicologi a partire dal 2020. Allora, posto che se vi fosse obbligo ECM per tutti dovrebbe essere scritto in una norma giuridica o regolamento (e questo non è), in ogni caso dovrebbe decorrere da quando esiste l'obbligo di formazione, il 2011.
Alcuni altri Ordini sostengono che l'obbligo sia intervenuto da quando la professione di psicologo è diventata ufficialmente sanitaria, con la legge 3/2018. A parte rilevare che professione sanitaria lo eravamo anche prima, se fosse questo il trigger normativo (e non lo è), l'obbligo dovrebbe decorrere dal gennaio 2018.
Insomma, comunque la si rigiri, questa faccenda non è chiara e soprattutto è arbitrario questo inizio posto con il 2020.
Ma una risposta ai colleghi andrebbe data. Premesso che non possono non formarsi, i colleghi in questa situazione hanno due scelte: formarsi comunque con il sistema ECM, oppure formarsi secondo le proprie necessità e sotto la propria responsabilità, consapevoli di essere in un limbo. Tenendo comunque conto che l'impegno minimo è comunque da quantificare in termini di qualche decina di ore l'anno.
Il paragone con il sistema ECM è presto fatto: sono necessari 150 crediti nel triennio per essere regolari. Che corrispondono – molto grossolanamente – a circa 120-150 ore di formazione in tre anni.
Conclusioni
La situazione della formazione continua degli psicologi è chiara per chi chi lavora "come dipendente o libero professionista per conto di Aziende Ospedaliere, Università, Unità Sanitarie Locali e strutture sanitarie private (accreditate)”. Per questi colleghi vi è obbligo di formarsi secondo il sistema ECM. Che non significa necessariamente frequentare costosi corsi ECM a pagamento, perché esiste una vasta scelta di corsi gratuiti, molti dei quali in FAD, e inoltre il 60% dei crediti è acquisibile mediante autoformazione. Non dettaglierò qui il funzionamento del sistema ECM sul piano pratico, rimandando al manuale per la formazione del professionista sanitario pubblicato sul sito Agenas.
Per tutti gli altri, è assolutamente necessaria un'assunzione di responsabilità da parte dei presidenti degli Ordini regionali, che attraverso il CNOP devono predisporre un regolamento per la formazione continua degli psicologi in gradi di coprire tutti i possibili casi, ECM e non-ECM.